Maggiorazioni sociali delle pensioni
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I titolari di pensioni di importo modesto che non hanno altri redditi, oppure che hanno redditi inferiori ai limiti di legge, possono avere diritto a un aumento dell’assegno pensionistico: la maggiorazione sociale. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale che, in tale anno, ha garantito un importo di pensione fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità.
Il diritto alla maggiorazione è subordinato sia al possesso di determinati requisiti anagrafici del titolare sia al non superamento di limiti reddituali stabiliti per legge. I redditi da considerare sono quelli del titolare e dell’eventuale coniuge ed assumono rilevanza tutti i redditi assoggettabili all’IRPEF nonché quelli esenti, con esclusione del reddito della casa di abitazione e dei trattamenti di famiglia.
La maggiorazione sociale può essere attribuita:
- sulle pensioni (vecchiaia, anzianità, invalidità o inabilità, reversibilità) a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni); della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere; dei fondi esclusivi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria;
- sulle pensioni sociali;
- sugli assegni sociali;
- sulle prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili).
* Per richiedere ulteriori informazioni visita il sito del Patronato Inapa.