Pensione di Reversibilità o Indiretta
Home » Previdenza » Pensione di Reversibilità o Indiretta
Beneficiari:
- Il coniuge e i figli
- In assenza di coniuge e figli, i genitori
- In assenza di genitori, i fratelli e\o le sorelle
Requisiti:
Il lavoratore deceduto, al momento della morte, doveva trovarsi in una delle seguenti condizioni alternative:
- Essere titolare di una pensione diretta (pensione di reversibilità)
- Avere accreditati 15 anni di contributi in tutta la vita lavorativa (pensione indiretta)
- Avere accreditati 5 anni di contributi di cui 3 nell’ultimo quinquennio (pensione indiretta).
Decorrenza:
Le pensioni indirette di reversibilità hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa, qualunque sia la data di presentazione della domanda.
Cumulo con Redditi da Lavoro:
- Le pensioni di reversibilità sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
- Le pensioni con un unico beneficiario non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, limitatamente agli aumenti in cifra fissa attribuiti fino al 1984 (e congelati) sulle pensioni superiori al minimo con decorrenza precedente alla suddetta data.
Riduzioni:
- L’importo della pensione indiretta o di reversibilità da attribuire dal 1° settembre 1995 in poi, è assoggettato ad una riduzione percentuale, qualora il titolare della prestazione possegga redditi superiori a 3 volte l’importo annuo del trattamento minimo (riduzione pari al 25%); superiori a 4 volte (riduzione pari al 40%), ovvero superiori a 5 volte (riduzione pari al 50%).
Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 335 (17 agosto 1995), con “cristallizzazione” dell’importo in pagamento a tale data e riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Le riduzioni del trattamento pensionistico ai superstiti non sono applicate nei seguenti casi:
- coniuge superstite contitolare della prestazione con i figli (o con 1 solo figlio) minori di 18 anni, oppure studenti o inabili;
- figli (o unico figlio) superstiti contitolari della prestazione minori di 18 anni, oppure studenti o inabili.
* Per richiedere ulteriori informazioni visita il sito del Patronato Inapa.